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Nuovi protocolli per la formazione nella Sicurezza sul Lavoro

Definiti in sede di accordo tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i nuovi protocolli per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008, unitamente a quelli per la formazione del Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente il ruolo di RSPP ai sensi dell’Art. 34 del medesimo Decreto.
In allegato i testi definitivi, non ancora pubblicati in gazzetta ufficiale.
 

Da una prima lettura si evince che:
 

1. FORMAZIONE A DISTANZA:
Per i corsi DL-RSPP la modalità on-line è ammessa solo per alcuni moduli e per gli aggiornamenti, consentita invece per la formazione di base dei lavoratori.
Per la formazione specifica dei lavoratori è ammessa la modalità on-line ma con esame in sede.
I corsi primo soccorso, antincendio, i vari addestramenti ed i corsi specifici come macchine operatrici etc restano invariati in quanto specificamente esclusi dai presenti accordi.
 

2. TRANSITORIO PER I DL-RSPP:
Sono riconosciuti i corsi RSPP di 16 ore frequentati in passato o in conclusione entro i prossimi sei (6) mesi. Rimane valido l’aggiornamento entro cinque (5) anni.
Nei casi di esonero il corso dovrà essere completato entro i prossimi due (2) anni.
I nuovi datori di lavoro dovranno frequentare il corso entro novanta (90) giorni dall’avvio della attività.
 

3. TRANSITORIO PER I LAVORATORI:
I corsi frequentati secondo la vecchia normativa deve frequentare il corso di aggiornamento entro dodici (12) mesi.
 

4. TRANSITORIO PER I PREPOSTI:
I corsi frequentati secondo la vecchia normativa deve frequentare il corso di aggiornamento entro dodici (12) mesi.
 

5. TRANSITORIO PER I DIRIGENTI:
Chi ha frequentato il corso 16 ore per DL-RSPP o Modulo A per RSPP/ASPP deve aggiornare la formazione entro cinque (5) anni.
In tutti gli altri casi si dovrà ottemperare agli obblighi formativi entro la scadenza prevista dall’Accordo stesso.

 

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