Ultimo aggiornamento Martedì 12 Aprile 2022 16:02
Gentili colleghi,
Come noto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha sostituito l’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, entrato in vigore il giorno 15 Dicembre u.s., impone a tutti gli Ordini Sanitari di verificare l’adempimento vaccinale da parte dei propri iscritti.
In sostanza la Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici, acquisiti gli elenchi degli iscritti, comunica per tramite di una piattaforma ministeriale comune a tutti gli esercenti professioni sanitarie, alla ns. segreteria i nominativi di coloro che allo stato non risultano in regola con gli adempimenti vaccinali.
Ne consegue che molti colleghi hanno già ricevuto, e altri riceveranno, una PEC con richiesta di evidenza dell’assolvimento degli obblighi. Il documento per uniformità è stato predisposto dalla FNCF per tutti gli Ordini.
Riscontriamo, tuttavia, sulla base delle segnalazioni dei colleghi, notevoli disallineamenti tra le registrazioni indicate dal Ministero della Salute e le effettive situazioni personali.
Ciò premesso, invito i colleghi a rispondere nei termini allegando solamente una delle seguenti evidenze:
- l’effettuazione della vaccinazione (i.e. booster o seconda da meno di 5 mesi)
- il certificato del medico di medicina generale che attesti i motivi che giustifichino l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4,
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della presente
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.
Ricordando a tutti che:
- per effetto della Legge n. 3 del 2018 di riforma degli Ordini Sanitari tutti i Chimici ed i Fisici sono da intendersi come “Professionisti Sanitari” indipendentemente dalle effettive attività e funzioni lavorative, a prescindere che queste siano svolte nell’ambito o meno di una Struttura Sanitaria
- per tutti i Professionisti Sanitari è obbligatorio procedere con la Vaccinazione anti COVID
- per tutti i Professionisti Sanitari che abbiano già ricevuto le prime due dosi di vaccino è obbligatorio sempre dal 15 Dicembre, procedere con l’assunzione anticipata della dose Booster allo scadere del 5° mese dall’ultima inoculazione.
- Il possesso del Green Pass non è evidenza dell’assolvimento dell’obbligo nei termini appena espressi