Photo gallery
Ti trovi qui: Home > Home > Notizie > FNCF > DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Aprile 2022 16:03

Si riporta di seguito l'informativa sulle modifiche apportate dal DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, pubblicato in G.U. il 24.03.22 Serie Generale n. 70.

È stato pubblicato in G.U. il 24.03.22 Serie Generale n. 70, il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.


Preme sottolineare che l’art. 8 comma 1 del predetto D.L. 24/2022, ha apportato alcune sostanziali modifiche all’art. 4 del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n.  44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Come previsto dall’art.4 del D.L. 44/2021 “gli esercenti le professioni sanitarie” per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 “sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione”.


Si ricorda che la sospensione dall'esercizio della professione di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 e ss. mm. e ii, è una sanzione amministrativa direttamente prevista dalla legge, avente “natura dichiarativa e non disciplinare” a seguito dell'esito negativo delle verifiche sullo stato vaccinale dell'iscritto all'Albo. La norma definisce la vaccinazione quale "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" e, pertanto, l'accertato mancato adempimento all'obbligo comporta la sospensione da tutte le attività professionali inerenti la professione di Chimico o di Fisico, senza che possa farsi distinzione alcuna.

 

La modifica apportata dal D.L. 24/2022 riguarda in particolare due aspetti:
•    la durata delle sospensioni: nella previgente normativa sarebbero scadute il 15 giugno 2022, ora con il D.L. 24/2022 viene prorogato l’obbligo vaccinale e la conseguente validità delle sospensioni fino al 31 dicembre 2022. Pertanto le eventuali sospensioni in essere avranno durata massima fino al 31 dicembre 2022.
•    l’aspetto delle guarigioni: la guarigione dalla malattia comporta un periodo temporaneo di differimento dall’obbligo vaccinale con i termini temporali previsti dalle circolari del Ministero della Salute. Il D.L. 24/2022 precisa tale aspetto in quanto introduce il seguente comma: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.
La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

 

Per tale motivo, l’Ordine ha previsto di inserire la tabella con i termini di differimento delle circolari del Ministero della Salute, e l'istanza di differimento della sospensione da parte del professionista interessato.

 

L’Ordine territoriale, soggetto incaricato per legge, provvederà ad effettuare fino ai termini indicati dal D.L. 24/2022, le verifiche automatiche dell’ottemperamento dell’obbligo vaccinale (così come definito dall’art.4 del D.L. 44/2021, convertito in Legge e ss.mm.i. per tutti i professionisti iscritti all’Albo), tramite la Federazione Nazionale, avvalendosi dell’automatismo predisposto dal Ministero della Salute con la piattaforma DGC. 


Si ricorda che la sospensione riguarda l’esercizio della professione sanitaria di Chimico o Fisico, e che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura illecito penale ai sensi dell’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione).