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Nuovi criteri per l'accesso e il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei CTU

Ultimo aggiornamento Martedì 17 Ottobre 2023 12:23

Si riporta il contenuto della circolare Prot.: 2451/23/fncf/fta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici:

È entrato in vigore in data 26 agosto 2023 il decreto attuativo della Riforma Cartabia (D.M. 109/2023), che ha definito i nuovi criteri per l'accesso e il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei CTU e ha previsto l'istituzione di un Elenco nazionale tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il D.M. 109/2023 contempla sia gli attuali iscritti all’Albo dei CTU che le future domande di iscrizione.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 che ha integrato il Codice di procedura civile) ha modificato i requisiti per l’iscrizione a tale albo ed ha previsto l’istituzione di un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria. A tale riguardo, si deve specificare che, sia nel D.Lgs. 149/2022 che nel nuovo DM n.109 dell’agosto 2023 il termine “settore di specializzazione” viene utilizzato, indifferentemente, sia in riferimento al possesso di un titolo di specializzazione universitaria che in riferimento ad uno specifico ambito di attività/competenza, come si evince con chiarezza nell’allegato A del DM che contiene l’elenco delle categorie dell’Albo e dei settori di specializzazione.
In base al nuovo DM per l’iscrizione all’albo dei CTU è necessario il possesso dei seguenti requisiti (art. 4 del DM):
a) iscrizione all’Ordine,
b) essere in regola con gli obblighi di formazione continua,
c) condotta morale specchiata,
d) speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse,
e) residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del Tribunale.
Il requisito della “speciale competenza tecnica” sussiste quando, con riferimento alla categoria di riferimento e all’eventuale cd “settore di specializzazione” l’attività professionale è stata svolta per cinque anni in modo continuativo, oppure quando si è in possesso di: a) “adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari” con 5 anni di iscrizione all’ordine e b) “un adeguato curriculum scientifico” (es. attività di docenza, ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni).

PROFESSIONISTI GIÀ ISCRITTI
I consulenti già iscritti agli Albi sezioni Penale e Civile mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall’articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto. I requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo fino a nuove revisioni degli stessi sono lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua.
PRIMA ISCRIZIONE
L'accesso per le nuove domande di iscrizione agli albi è subordinato al possesso di una formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico, nonché l'assolvimento di percorsi formativi atti a conseguire competenze adeguate nell'ambito della conciliazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le domande di iscrizione al nuovo Albo dei CTU possono essere presentate presso ciascun Tribunale competente per circondario riferito alla residenza o domicilio del richiedente tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il Comitato formato presso il Tribunale si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione a valutare quanto pervenuto.
PERCORSI FORMATIVI
La Federazione sta valutando la possibilità di organizzare dei corsi specifici che possano attestare il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione e di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico art. 3,2 e), f) del decreto, oltre a quelli già organizzati nel 2022. Invitiamo pertanto a consultare le news della Federazione.