Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2024 11:39
Si segnala che ai sensi della Legge 23.02.2024 n.18 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. milleproroghe), al punto 6-octies, è prescitto :"All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni””.
Pertanto in virtù di quanto sopra, e con tutte le conseguenze di legge, la prescrizione normativa viene ad essere così modificata:
"[...]
2. Aggiornamento professionale
Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.
[...]"