Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Dicembre 2013 11:03
Possono iscriversi all’Albo dei dottori Chimici i laureati del vecchio e nuovo ordinamento dei corsi di laurea che abbiano superato lo specifico Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico.
D.P.R. 328/2001: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti possono iscriversi alla SEZ. B dell’Albo coloro che sono in possesso della laurea in una delle seguenti classi:
Classe 21) Scienze e Tecnologie Chimiche
Classe 24) Scienze e tecnologie farmaceutiche
Possono iscriversi alla SEZ. A dell’Albo dell’ Albo coloro che sono in possesso della laurea in una delle seguenti classi:
Classe 62/S Scienze Chimiche
Classe 81/S Scienze e tecnologie della Chimica
Classe 14/S Farmacia e Farmacia Industriale
DECRETO 16 MARZO 2007 - Determinazione delle classi di lauree universitarie Classi di Laurea.
L – 27 Scienze e tecnologie chimiche (in precedenza denominata classe 21)
L – 29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (in precedenza denominata classe 24)
Classi di Laurea Magistrale:
LM – 13 Farmacia e Farmacia Industriale (in precedenza denominata classe 14/S)
LM – 54 Scienze Chimiche (in precedenza denominata classe 62/S)
LM – 71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (in precedenza denominata classe 81/S)
Il professionista può iscriversi all’Albo del luogo di residenza o del luogo ove ha posto il suo domicilio professionale.