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Come può un chimico italiano farsi riconoscere all'estero?

Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Novembre 2013 12:27

 

In attuazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE e D.Lgs. 2 maggio 1994 n.319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, così come modificati dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n.277 di attuazione della direttiva 2001/19/CE, i professionisti che hanno conseguito il proprio titolo professionale in Italia possono richiedere al Ministro della Giustizia il rilascio di una certificazione che attesti il valore abilitante all'esercizio della professione del titolo stesso, al fine di ottenerne il riconoscimento in altri Paesi della Comunità Europea.

 

 

I professionisti interessati possono presentare domanda ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (modificato come sopra indicato) e dell' art. 19 del D.Lgs. 2 maggio 1994 n.319 (modificato come sopra indicato), secondo i moduli disponibili sul sito del Ministero della Giustizia (alla sezione "professioni"), dichiarando - ai sensi del D.P.R. 8 gennaio 2000 n. 445 - il possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del titolo professionale.

 


È necessario allegare alla domanda i seguenti documenti:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- due marche da bollo da 14,62 euro ciascuna.


È consigliato inviare altresì le fotocopie del titolo accademico, dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'albo.
 

Qualora il professionista italiano intendesse offrire i suoi servizi in un altro Paese senza trasferirvisi stabilmente e rispettare le norme della professione o attività valide per il nostro Paese, in linea di massima potrà offrire tali servizi in qualunque altro posto dell'UE: potrà viaggiare per assistere i suoi clienti in un altro Paese o fornire servizi dal suo Paese di residenza senza muoversi da lì (ad esempio per consulenze o effettuare studi usando il fax, la posta elettronica o il telefono).