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Richiesta parere competenze professionali del Chimico iscritto all’Albo

 

E’ stato richiesto a questo Consiglio Nazionale un parere relativo alle competenze professionali del chimico iscritto all’Albo, in particolare se lo stesso può firmare analisi microbiologiche di campioni alimentari, ambientali e biologici.

 

 


Come è noto l’ordinamento della professione di biologo è stato introdotto dalla Legge 24 maggio 1967, n. 396. L’articolo 3, ultimo comma della citata legge dispone “l'elencazione di cui al presente articolo non ..... pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.”


L’Ordinamento della professione di chimico risale al R.D: 1 marzo 1928, n. 842 ed è stato confermato dal DPR. 328/2001.

 

 


E’ pacificamente riconosciuto in ogni sede che le determinazioni su campioni di origine biologica, con qualsiasi mezzo, rientrino nelle competenze del chimico, come è stato, per molti anni, prima della nascita della professione di biologo. La tariffa professionale (L. 19 luglio 1957, n. 679 e s.m.i., D.M. 25 marzo 1986) ancorché resa non obbligatoria quanto agli importi dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, elenca una molteplicità di prestazioni del chimico, e, tra queste anche le analisi microbiologiche di campioni alimentari, ambientali e biologici..

 

 


Vero è che la Corte Costituzionale con decisione n. 345 del 21 luglio 1995 ha precisato “che compito della "tariffa" non è certo quello di definire le competenze dei singoli professionisti -- al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali -- ma solo quello di stabilire il compenso che essi possono chiedere per la loro attività, compenso destinato a variare, in ragione dell'impegno richiesto e del costo delle tecniche adoperate.”, ma, d’altra parte la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n, 199 del 19 aprile 1993 ha stabilito che la tariffa professionale “rappresenti un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali” ... “e che, quindi, sotto tale profilo ben possa fungere da disciplina "integrativa" delle previsioni dettate dal regolamento” della professione.

 

 


In conclusione appare evidente che nulla osta a che il chimico esegua e firmi analisi microbiologiche di campioni alimentari, ambientali e biologici.

 

 

 

 


Con un secondo quesito è stato altresì richiesto un parere circa la competenza di un dirigente biologo o medico del S.S.N. a firmare analisi chimiche di acque ed alimenti.

 

 


Il Consiglio Nazionale dei Chimici non ha titolo per esprimere pareri relativi agli ambiti di competenza delle altre professioni, ed in particolare, dei dipendenti della P.A..

 

 


Rammentiamo infine che la Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso che le competenze professionali non sono connotate dal metodo bensì dal punto di vista dal quale le determinazioni vengono svolte.

 

 


Appare evidente che vi sono materie per le quali l’estensione dal punto di vista biologico è difficilmente motivabile risultando troppo affievolito il nesso di consequenzialità.

 

 


Cordiali saluti.

 

 


Il Presidente


Prof. Chim. Armando Zingales