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Disposizioni transitorie iscrizione Ordine dei Chimici e dei Fisici

Ultimo aggiornamento Martedì 18 Settembre 2018 12:07

Si riporta di seguito lo stralcio del Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018 su
Ordinamento della professione di chimico e fisico (GU n.128 del 5-6-2018) inerente i requisiti per l’iscrizione all’Albo e i titoli professionali e le disposizioni transitorie.

… omissis…
Art. 2
             Iscrizione all'Albo e titoli professionali
 
  1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso  dei  requisiti
di cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni.

  2. L'iscrizione all'Albo è accompagnata dalle dizioni: «sezione  A
- Chimica», «sezione A - Fisica», «sezione B - Chimica», «sezione B -
Fisica».
  3. Agli iscritti alla  sezione  A  dell'Albo  spettano  i  seguenti
titoli professionali:
    a)  agli  iscritti  al  settore  Chimica  spetta  il  titolo   di
«Chimico»;
    b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico».
  4. Agli iscritti alla  sezione  B  dell'Albo  spettano  i  seguenti
titoli professionali:
    a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di  «Chimico
Iunior»;
    b) agli iscritti al settore Fisica spetta il  titolo  di  «Fisico
Iunior».
  5. Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni  possedute
dagli iscritti.
  6. Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei  fisici  di
appartenenza rilascia  ad  ogni  iscritto  apposita  attestazione  di
iscrizione.
 
  … omissis…                              
 
Art. 3
 
Esercizio della professione di Chimico e di Fisico
 
  1. Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico,
in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito  di  un
rapporto  di  lavoro  subordinato  o  parasubordinato  con   soggetti
pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo
o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati,  anche  ove
tali rapporti siano saltuari  e/o  occasionali  ed  indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria  l'iscrizione  all'Albo
come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni.
  2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2  e
del  termine  «Chimico»  o  «Fisico»,  con  l'aggiunta  di  qualsiasi
specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo.
  3.  L'iscritto  all'Albo  è  tenuto   al   rispetto   del   codice
deontologico, oltre che di  tutte  le  altre  disposizioni  normative
applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico.
  4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni, la Federazione nazionale degli Ordini  dei  chimici  e
dei fisici emana il codice deontologico, rivolto a tutti gli iscritti
agli  Ordini  territoriali,  che  lo  recepiscono  con  delibera  dei
Consigli direttivi degli  Ordini  dei  chimici  e  dei  fisici.  Sino
all'emanazione di tale codice deontologico  resta  in  vigore  quello
approvato dal Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data  di
entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
 
… omissis…
 
Art. 6
                      Disposizioni transitorie
 
  … omissis…
 
  4. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione  di
specifico  regolamento  recante  modifiche   e   integrazioni   della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e  delle
relative prove  per  l'esercizio  della  professione  di  chimico,  i
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici  provvedono,
su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore  Chimica  e  alla
sezione  B  -  settore  Chimica,  di  coloro  che  hanno  conseguito,
rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A  e  B
allegate al presente decreto e che  dimostrino:  a)  di  svolgere  da
almeno cinque anni attività di professore universitario di  ruolo  o
aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca
nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni
attività di dirigenti  ovvero  di  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati  nel  profilo  professionale  di  chimico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva del comparto sanità; c) oppure di svolgere
da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti  pubblici
o privati nel profilo  professionale  di  Chimico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva di  altri  comparti;  d)  oppure  di  avere
svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto  qualificato  con
relativa iscrizione all'elenco ai sensi del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230.
  5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione  di
specifico  regolamento  recante  modifiche   e   integrazioni   della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e  delle
relative  prove  per  l'esercizio  della  professione  di  fisico,  i
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici  provvedono,
su domanda, all'iscrizione alla sezione A -  settore  Fisica  e  alla
sezione  B  -  settore  Fisica,  di  coloro  che  hanno   conseguito,
rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C  e  D
allegate al presente decreto e che  dimostrino:  a)  di  svolgere  da
almeno cinque anni attività di professore universitario di  ruolo  o
aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca
nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto  per  almeno cinque
anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti  pubblici  o
privati  nel  profilo  professionale  di  Fisico,  rientranti   nella
contrattazione collettiva del comparto sanità; c) oppure di svolgere
da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti  pubblici
o privati nel  profilo  professionale  di  fisico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva di  altri  comparti;  d)  oppure  di  avere
svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto  qualificato  con
relativa iscrizione all'elenco ai sensi del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione  in
fisica medica o fisica sanitaria.
 
 … omissis…

 

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