Ultimo aggiornamento Martedì 18 Settembre 2018 12:07
Si riporta di seguito lo stralcio del Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018 su
Ordinamento della professione di chimico e fisico (GU n.128 del 5-6-2018) inerente i requisiti per l’iscrizione all’Albo e i titoli professionali e le disposizioni transitorie.
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Art. 2
Iscrizione all'Albo e titoli professionali
1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti
di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni.
2. L'iscrizione all'Albo è accompagnata dalle dizioni: «sezione A
- Chimica», «sezione A - Fisica», «sezione B - Chimica», «sezione B -
Fisica».
3. Agli iscritti alla sezione A dell'Albo spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di
«Chimico»;
b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico».
4. Agli iscritti alla sezione B dell'Albo spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico
Iunior»;
b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico
Iunior».
5. Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni possedute
dagli iscritti.
6. Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei fisici di
appartenenza rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione di
iscrizione.
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Art. 3
Esercizio della professione di Chimico e di Fisico
1. Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico,
in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un
rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti
pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo
o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove
tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo
come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni.
2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e
del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi
specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo.
3. L'iscritto all'Albo è tenuto al rispetto del codice
deontologico, oltre che di tutte le altre disposizioni normative
applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni, la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e
dei fisici emana il codice deontologico, rivolto a tutti gli iscritti
agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici. Sino
all'emanazione di tale codice deontologico resta in vigore quello
approvato dal Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di
entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
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Art. 6
Disposizioni transitorie
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4. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di
specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio della professione di chimico, i
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono,
su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Chimica e alla
sezione B - settore Chimica, di coloro che hanno conseguito,
rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B
allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da
almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o
aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca
nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni
attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o
privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella
contrattazione collettiva del comparto sanità; c) oppure di svolgere
da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici
o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella
contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere
svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto qualificato con
relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230.
5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di
specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio della professione di fisico, i
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono,
su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla
sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito,
rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D
allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da
almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o
aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca
nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque
anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o
privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella
contrattazione collettiva del comparto sanità; c) oppure di svolgere
da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici
o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella
contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere
svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto qualificato con
relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione in
fisica medica o fisica sanitaria.
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