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ORDINANZA DEL TAR LAZIO NRG 9625/18

Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Gennaio 2019 13:01

 

Con Ordinanza del 14 Novembre 2018 il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio ha rigettato l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti Angelo Fiordi, Lorenzo Bastoni ed Angelo Faberi.

Il rigetto è essenzialmente motivato sul fatto che le doglianze dei ricorrenti non potevano portare, a seguito di un esame sommario della questione, ad una paralisi dell’attività dell’ente.

Il TAR non è entrato dunque nel merito, benché sia pure con espressione più di stile che di sostanza, ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione e competenza con ciò disattendendo non solo le nostre eccezioni sul punto ma anche quelle dell’Avvocatura di Stato e degli stessi ricorrenti che avevano evidenziato il difetto di giurisdizione ma avevano chiesto al TAR di inviare gli atti alla Corte Costituzionale per una verifica circa la costituzionalità della norma che rimetteva controversie del tipo di quella che qui interessa alla CCEPS.

Alla luce di ciò, decisa comunque in favore dell’Ordine (rappresentato all’epoca dei fatti contestati dalla Commissione Straordinaria nominata dal Ministero) la fase cautelare, è da ritenere che il TAR deciderà anche nel merito nell’ambito di una prossima discussione per la quale non è nota ad oggi una data di fissazione.