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COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ISCRITTI

Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Febbraio 2019 15:07

 

OGGETTO:    Richiesta di conferma della propria posizione professionale per gli iscritti operanti nel comparto sanità.

Gentile Collega,
con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 i Chimici ed i Fisici sono a tutti gli effetti professionisti sanitari e quindi sottoposti all’obbligo della formazione ECM.
Ne segue, come precedentemente già comunicato, che non è più applicabile il Regolamento della Formazione Continua emanato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.
a riguardo Ti ricordo anche che

  •  il triennio attuale formativo di riferimento per tutti i professionisti sanitari è il 2017-2019;
  • la Commissione Nazionale Formazione Continua (di seguito e per brevità CNFC), in data 25.10.2018, ha deliberato che i professionisti Chimici e   Fisici non già operanti nel comparto sanità potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019), maturando entro il 31 dicembre 2019 un numero complessivo di soli 50 crediti formativi ECM, al netto di esoneri ed esenzioni e con eventuale riconoscimento di CFP acquisiti nello stesso triennio che saranno tramutati in ECM;
  • è ancora possibile autocertificare eventuali CFP maturati negli anni 2017 e 2018 tramite (ed esclusivamente!) l’area riservata del nostro portale sfruttando la riapertura dei termini per la “Autocertificazione 2018” e “Autocertificazione 2019” entro e non oltre il 30 marzo 2019;
  • detti crediti contribuiranno al raggiungimento dei “50 ECM 2019”.

Mi preme, altresì, sottolineare che nulla è cambiato per coloro che già operavano nel comparto sanità essendo già tenuti all’obbligo del conseguimento degli ECM antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 3/2018.
Questa categoria di colleghi è pertanto tenuta a continuare ad assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio in corso.

Alla luce di tutto quanto sopra, al fine di permettere una corretta applicazione dell’art.2 della sopra citata delibera CNFC, lo scrivente Ordine Territoriale è tenuto a trasmettere, per il tramite della Federazione Nazionale, al Co.Ge.A.P.S., l’elenco degli iscritti che operavano in campo sanitario, nei confronti dei quali preesisteva l’obbligo di formazione continua ECM.
La richiesta è motivata dalla necessità del Co.Ge.A.P.S. di calcolare l’obbligo formativo individuale (e personalizzato) di ciascun iscritto.

Invito, pertanto, i soli iscritti operanti in campo sanitario a voler comunicare alla segreteria, esclusivamente per tramite dell’indirizzo PEC
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, tassativamente entro e non oltre il 20.03.2019 la propria posizione professionale, a far data dal 01.01.2017.

Nel caso in cui lo scrivente Ordine Territoriale non riceva, dai colleghi operanti nel comparto sanità, alcuna comunicazione entro tale data, stante l’obbligo di trasmissione dell’elenco degli iscritti, l’Ordine provvederà ad indicare la posizione dell’iscritto come “iscritto non operante in campo sanitario” per il quale è previsto l’obbligo formativo di 50 ECM entro il 31 dicembre 2019, con conseguente perdita di tutti gli eventuali diritti correlati alla loro posizione lavorativa.

Nulla è richiesto ai colleghi non operanti in campo sanitario.


RingraziandoTi per la collaborazione

Ti saluto cordialmente.

 

Fabrizio Martinelli

 

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