Ultimo aggiornamento Martedì 26 Agosto 2014 11:45
Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Novembre 2013 12:42
Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Novembre 2013 12:19
Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti formativi da conseguire nel triennio di riferimento tenendo conto della documentazione prodotta dall’interessato.
Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verranno effettuati dal Consiglio dell’Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Chimici.
Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall’obbligo formativo al Consiglio territoriale competente. In caso di accoglimento dell’istanza l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa.